Accesso alle informazioni ambientali

Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2017

La norma fondamentale per l'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione (PA) è rappresentata dalla Legge 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riferimento agli artt. 22-28.
In taluni casi singoli enti hanno provveduto ad emanare specifici regolamenti (si trovano pubblicati sui loro siti istituzionali) che precisano ulteriormente le procedure di accesso.
La richiesta di accesso agli atti può essere inoltrata dal legale rappresentante di una associazione (eventualmente indicando la persona delegata a seguire la pratica), ma può essere presentata anche da ogni singolo cittadino, magari precisando la motivazione.[ESEMPIO]
Per quanto riguarda le informazioni ambientali, occorre tenere presente quanto definito dall'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, "Accesso all’informazione ambientale su richiesta".
Inoltre la P.A. è anche tenuta alla pubblicazione on line, sui propri siti istituzionale, delle informazioni ambientali, come previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 33/2013"Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali":
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005 (1), pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (2), che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Note:
(1) le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fi sica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;
(2) 1. Ai fini del presente decreto s’intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modifi cati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività fi nalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifi ci d’interesse culturale, per quanto 63 infl uenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
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